La Tassazione nel Peer-to-Peer Lending
Il peer-to-peer lending (P2P lending) è una forma di investimento sempre più diffusa che consente a privati di prestare denaro ad altri individui o imprese tramite piattaforme digitali. Questa forma, è anche denominata "Lending crowdunding".
La gestione fiscale dei redditi derivanti da tali investimenti è un tema di grande interesse, soprattutto alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 196/2024.
Cos’è il Peer-to-Peer Lending?
Il P2P lending è un modello di finanziamento in cui i finanziatori (investitori privati) prestano denaro ai richiedenti (privati o aziende) senza l'intermediazione tradizionale delle banche, ma attraverso piattaforme online, come Walliance.
Queste piattaforme agiscono da intermediari digitali, mettendo in contatto finanziatori e richiedenti. In cambio del prestito, i finanziatori ricevono interessi, che costituiscono il loro guadagno sull'investimento.
Tassazione dei Redditi da P2P Lending
I redditi derivanti dal Lending crowdfunding per i soggetti finanziatori non professionali (ossia persone fisiche che prestano denaro al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa) sono classificati come redditi di capitale.
Secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 43 e 44), questi proventi sono soggetti a una ritenuta d'imposta del 26%.
La legge specifica tuttavia, due condizioni fondamentali affinché questa ritenuta si applichi:
Il finanziatore deve essere una persona fisica che non esercita un’attività d’impresa.
La piattaforma di P2P lending deve essere gestita da un intermediario finanziario iscritto all'albo o da un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia, ai sensi del Testo Unico Bancario (TUB).
L'Interpello n. 196/2024: Il Caso di Studio
Nel recente interpello n. 196/2024, un istituto di pagamento che co-gestisce una piattaforma di P2P lending ha chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di applicare la ritenuta a titolo d’imposta sui proventi generati per i finanziatori non professionali.
L'Agenzia ha specificato che, per applicare la ritenuta del 26%, la piattaforma deve essere gestita da un soggetto che soddisfi i requisiti indicati dall’articolo 44 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Nel caso specifico, l'istituto richiedente non aveva il ruolo di gestore principale della piattaforma, ma svolgeva solo un servizio accessorio di gestione delle ritenute. Di conseguenza, non era autorizzato ad applicare la ritenuta sui proventi.
Applicazione della Ritenuta
Dunque, affinché i redditi da P2P lending siano soggetti alla ritenuta d'imposta del 26%, è necessario che la piattaforma sia gestita da un intermediario finanziario autorizzato o un istituto di pagamento iscritto all’albo della Banca d’Italia. In caso contrario, i proventi non possono essere tassati alla fonte con la ritenuta d'imposta prevista dalla normativa specifica sul P2P lending.
Se la piattaforma non rientra nei requisiti richiesti, come chiarito anche in precedenti risoluzioni dell’Agenzia (Risoluzione n. 56/E del 2020), i proventi derivanti da tali investimenti sono comunque tassabili come interessi su mutui o depositi ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR, e soggetti alle relative regole fiscali.
Walliance, come la maggior parte dei portali di crowdfunding italiani autorizzati a operare in Europa, non soddisfa i requisiti normativi per essere considerato un intermediario finanziario iscritto all'albo o un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia, ai sensi del Testo Unico Bancario (TUB). La piattaforma detiene esclusivamente la licenza come operatore di crowdfunding, autorizzato in conformità al regolamento europeo 2020/1503.
In questo contesto, i soggetti che percepiscono redditi da P2P lending saranno soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di acconto e dovranno comunque includere tali redditi nella propria dichiarazione dei redditi.
Implicazioni per gli Investitori
Gli investitori in P2P lending devono dunque verificare se la piattaforma di crowdfunding su cui operano sia gestita o meno da un intermediario finanziario che possa applicare correttamente la ritenuta d’imposta (e dunque non quella a titolo di acconto!).
In assenza di tale requisito, dovranno considerare gli obblighi dichiarativi e le implicazioni fiscali relative ai proventi percepiti, che non potranno beneficiare dell’applicazione automatica della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Conclusione
L'interpello n. 196/2024 fornisce un chiarimento importante sulla tassazione del P2P lending, sottolineando la necessità di un’adeguata gestione fiscale da parte delle piattaforme e dei loro gestori. Gli investitori devono essere consapevoli delle regole applicabili per evitare di incorrere in errori o omissioni nella dichiarazione dei propri redditi.