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La normativa di riferimento per i fornitori europei di servizi di crowdfunding
La normativa di riferimento per i fornitori europei di servizi di crowdfunding
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Scritto da Wally
Aggiornato oltre una settimana fa

La normativa comunitaria

Dopo un iter di oltre 2 anni, il 7 ottobre 2020 il Parlamento Europeo è giunto all'attesa approvazione in via definitiva del Regolamento europeo relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (ECSP), entrato in vigore il 10 novembre 2021.

Tale Regolamento trova applicazione a partire dal 10 novembre 2023 a tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding (European Crowdfunding Service Providers for business, ECSP) fino alle offerte di 5 milioni di euro, calcolati su un periodo di 12 mesi per ogni titolare del progetto in finanziamento. Il regolamento non si applica alle persone che utilizzano il crowdfunding per motivi personali (ovvero non per la loro attività commerciale, professionale o imprenditoriale) o per campagne il cui valore sia superiore a 5 milioni di euro, che sono disciplinate dalla direttiva 2014/65/UE su mercati finanziari e dal Regolamento (UE) 2017/1129 sui prospetti da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli.

Il Regolamento europeo, la cui applicazione è garantita anche dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione Europea, oltreché dai relativi atti delegati, mira ad uniformare le regole di protezione degli investitori e di gestione dei portali per tutte le piattaforme di equity, debt e lending crowdfunding che otterranno l’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti e, per l’effetto, saranno iscritti nel Registro dei fornitori dei servizi di crowdfunding istituito presso 'l’ autorità europea per i mercati finanziari (ESMA).

L'intenzione è quindi quella di istituire "un marchio europeo per le piattaforme di crowdfunding basato sull'investimento e sul prestito che permette le attività transfrontaliere".

La nuova legge prevede per i portali di crowdfunding la redazione informazioni chiare e trasparenza per tutelare gli investitori. In questo senso è previsto che il proprietario del progetto rediga un foglio informativo sugli investimenti (KIIS), che deve essere redatto per ogni progetto e distribuito a tutti gli investitori e finanziatori dello stesso. Inoltre, il Regolamento europeo ha (i) ampliato il novero dei possibili offerenti, non più limitato a PMI e start-up, ma esteso a qualunque persona, fisica o giuridica che agisca per finalità di tipo commerciale o professionale, e (ii) ha escluso le quote di organismo di investimento collettivo del risparmio dal novero degli strumenti che possono essere offerti tramite le piattaforme.

La normativa nazionale

A tale intervento del legislatore comunitario, ha fatto seguito il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 30 di attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503, che ha introdotto nel Testo Unico della Finanza (TUF) una nuova definizione di “servizi di crowdfunding” al comma 5-novies dell’art. 1, ovverosia l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma, che consiste in una delle seguenti attività: (i) intermediazione nella concessione di prestiti; (ii) collocamento senza impegno irrevocabile di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding, emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a tali valori e strumenti.

Il Decreto Legislativo ha poi introdotto ulteriori modifiche alle disposizioni del TUF in materia di crowdfunding, quali:

  • l’inserimento di un nuovo articolo 4 sexies. 1, che individua nella CONSOB e nella Banca d’Italia le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento europeo e ne disciplina le relative attribuzioni e competenze;

  • l’abrogazione dell’articolo 50 quinquies, il quale definiva e regolamentava l’attività dei gestori dei portali in vigenza della precedente normativa;

  • la modifica all’articolo 100 ter, il cui comma 1 è stato riscritto nel senso di consentire che, oggi, anche le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possano costituire, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, e la riformulazione del suo comma 2, in merito al regime alternativo sottoscrizione e successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata;

  • la riformulazione dell’articolo 190, recante le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di intermediari, e dell’articolo 190 quater, recante le sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding, nel senso di adeguarli alla nuova normativa.

Con Regolamento n. 22729/2023 del 1 giugno 2023, anche la CONSOB ha dato attuazione del Regolamento europeo e agli articoli 4 sexies. 1 e 100 ter del TUF, come modificati dal Decreto Legislativo sopra menzionato (il “Regolamento CONSOB”).

In particolare, l’articolo 12 del Regolamento CONSOB prevede che per ogni offerta di crowdfunding il fornitore autorizzato pubblichi, oltre alle informazioni richieste dal regolamento europeo:

  1. l’indicazione dell’eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata previsto dall’articolo 100-ter, comma 2, del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l’opzione di scelta del regime da applicare;

  2. per ciascuna offerta di obbligazioni o titoli di debito l’indicazione delle modalità di rispetto dei limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile, che compete al fornitore verificare ai sensi del successivo articolo 13.

Alla Parte IV sono state poi previste alcune regole in materia di comunicazioni marketing.

La versione aggiornata del Regolamento CONSOB è consultabile al seguente link.

Per approfondimenti si rinvia alla sezione di “investor education” del sito internet della CONSOB, al seguente link.

Prima dell’entrata in vigore del Regolamento europeo e della relativa normativa di attuazione, ricordiamo che l’Italia è stata tra i primi paesi ad adottare una legislazione in materia di equity crowdfunding.

Tra le prime disposizioni introdotte dal legislatore interno, relative all’equity crowdfunding, si ricordi l’introduzione dei già menzionati comma 5-novies dell’art. 1, che definiva che cosa fosse un portale di equity crowdfunding, e l’art. 100-ter, che regolamenta le offerte al pubblico di strumenti finanziari condotte tramite i portali.

A tali interventi, aveva fatto seguito l’emanazione del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online” adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, che a lungo ha rappresentato il testo attuativo di riferimento per la disciplina della raccolta di capitali tramite portali on line in Italia e oggi sostituito integralmente dal Regolamento CONSOB n. 22729/2023 del 1° giugno 2023.

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