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È possibile portare in compensazione le minusvalenze derivate da un’operazione che chiude con liquidazione di una società italiana in perdita?

Luce Landolfi avatar
Scritto da Luce Landolfi
Aggiornato oltre un mese fa

La materia che regola questa casistica è abbastanza complessa ed esistono differenze significative in base a: tipologia di investitore; Paese di residenza; natura dell’investimento; regime adottato.

Il seguente articolo ha lo scopo di semplificare il tema, rendendolo comprensibile quanto più possibile, per gli investitori con residenza fiscale italiana.

Nel caso di quote societarie di società italiane detenute da privati in regime dichiarativo, le minusvalenze emergenti a seguito della definitiva liquidazione della società partecipata verrebbero ad essere del tutto uguali a quelle che si otterrebbero in caso di realizzo dell’investimento, principio più volte enunciato dall’Agenzia delle Entrate in passato.

Per tale ragione, per il disposto dell’art. 68 comma 5 TUIR, le minusvalenze di cui sopra andrebbero a ridurre algebricamente l’ammontare delle plusvalenze realizzate nel medesimo periodo di imposta su investimenti della stessa natura (al limite con riporto dell’eccedenza nei quattro periodi di imposta successivi, purché debitamente indicate in dichiarazione).

Le minusvalenze derivanti da investimenti in società italiane (ad esempio tramite equity crowdfunding) sono considerate ‘redditi diversi’. Pertanto:

  • non possono essere compensate con plusvalenze da ‘redditi di capitale’ (come dividendi o interessi),

  • ma possono essere compensate con altre plusvalenze derivanti da ‘redditi diversi’ della stessa natura (come guadagni dalla vendita di altre partecipazioni simili).

Consigliamo in ogni caso di rivolgersi al proprio consulente fiscale per informazioni dettagliate circa l’applicabilità di tali disposizioni alla propria specifica situazione fiscale.

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