Per validare il proprio profilo su Walliance è necessario dichiarare la tipologia di investitore dalla sezione “Account” del proprio profilo. Le normative vigenti distinguono le seguenti tipologie di investitore.
1. Investitore non sofisticato
Un investitore non sofisticato (o “cliente al dettaglio”, o “retail”) ha diritto al livello massimo di tutela degli investitori. La normativa di riferimento in materia di classificazione della clientela prevede, infatti, una protezione maggiore per gli investitori con minore conoscenza ed esperienza negli investimenti. Tale categoria viene individuata in via residuale rispetto alle altre: tutti i soggetti che non hanno le caratteristiche per essere classificati come investitori sofisticati o professionali saranno considerati investitori non sofisticati.
2. Investitore professionale
Un investitore è considerato professionale se possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Individuati dall’Allegato II, sezione I, punto 1, 2, 3 e 4 della direttiva MiFID II, 2014/65/UE, e dall’Allegato n. 3 del Regolamento CONSOB intermediari n.16190/2007, fanno parte di questa categoria, tra gli altri soggetti, le banche, imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli investitori istituzionali, gli organismi di investimento collettivo e le società di gestione di tali organismi, i fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i governi e le grandi società e, in via eccezionale, alcune categorie di singoli investitori privati.
3. Investitore sofisticato
Il Regolamento UE 2020/1503 (“ECSP”) ha introdotto, con riferimento al crowdfunding, una nuova categoria di investitore: l’investitore “sofisticato”. Secondo il Reg. UE 2020/1503, articolo 2, lett.j), si qualifica un investitore sofisticato ogni persona fisica o giuridica che è un cliente professionale ai sensi dell’Allegato II, sezione 1, punto 1, 2, 3, o 4, della direttiva 2014/65/UE o ogni persona fisica o giuridica che ha l’approvazione del fornitore di servizi di crowdfunding conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’Allegato II del Regolamento UE 2020/1503.