Le operazioni di Equity crowdfunding che prevedono una liquidazione preferenziale permettono di accedere ad una formula di investimento che punta a conseguire almeno il recupero del capitale investito e di generare almeno il rendimento indicato dall'Investment Memorandum, fatti comunque salvi i casi di default dell’operazione.
Di conseguenza, l'investitore titolare di un investimento, ha diritto a ottenere con il seguente ordine di priorità: 1) il rimborso del capitale investito e 2) l'erogazione dell'utile generato in via prioritaria rispetto ai titolari di quote di altra categoria (a titolo di esempio, le Quote Ordinarie appartenenti ai soci fondatori).
Dove trovare informazioni sulla liquidazione preferenziale?
La liquidazione preferenziale non è applicata a tutti i progetti e può articolarsi in diverse casistiche. È possibile verificare le condizioni specifiche all’interno di diversi documenti e sezioni:
nello Statuto della Società Offerente, che si trova all’interno della scheda progetto e solitamente prende il nome di "Atto costitutivo e Statuto [Nome dell’azienda]";
nella "Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento", documento presente in scheda progetto e che tratta la liquidazione preferenziale nella sezione “Distribuzione utili e liquidazione”;
all’interno della scheda progetto, nella sezione “Sicurezza e requisiti" > "Liquidazione preferenziale”;
nei materiali comunicativi relativi all'operazione, come le e-mail o i post sui social network.
Le operazioni di Lending crowdfunding prevedono anch’esse una sorta di liquidazione preferenziale, ove il finanziamento dell’investitore ha precedenza rispetto al rimborso di capitale e/o finanziamenti della Società Offerente che chiede il finanziamento, il quale per tale effetto andrà a postergare le somme da esse apportate.
Tuttavia, è bene precisare che questa casistica non è applicata a tutti i progetti ed è bene verificarne la presenza all’interno del KIIS.
Un caso pratico
Si ipotizza un'operazione avente le seguenti caratteristiche:
durata totale stimata: 24 mesi;
ROI annuo lordo stimato: 12%;
utile lordo previsto: € 400.000, di cui € 100.000 destinato ai titolari di un investimento.
L’operazione si conclude dopo 24 mesi, generando un utile di soli € 110.000 (€ 290.000 in meno di quanto previsto). In tal caso, i titolari di quote Wall avranno il diritto di ricevere, in seguito alla restituzione dei capitali e subordinatamente al fatto di disporre della liquidità necessaria, un rendimento corrispondente ai € 100.000 stimati inizialmente. Ai titolari di altre tipologie di quote (quali, ad esempio, i soci fondatori) sarà corrisposto, pro quota, l'utile ulteriore, che corrisponde ai rimanenti € 10.000.
A questa ipotesi iniziale, vengano aggiunte le seguenti casistiche:
Casistica A.
Il progetto si conclude alle medesime condizioni di cui sopra, ma con un mese di ritardo, raggiungendo una durata totale di 25 mesi.
Nel caso in cui nei documenti sopra citati sia specificato che l’Offerente è tenuto al pagamento di un importo, a titolo di pagamento di interessi, sino a concorrenza di un importo minimo "pari al ROI annualizzato lordo", si presenterà la seguente situazione.
Dopo aver restituito i capitali e fino a capienza, ossia se vi sarà liquidità disponibile, la Società Offerente restituirà ai titolari di quote Wall un totale pari ad € 104.000 a titolo di utile, considerato il ritardo di un mese, e non più solo di € 100.000.
Casistica B.
Il progetto si conclude in 25 mesi. Nel caso in cui nei documenti sopra citati sia specificato che l’Offerente è tenuto al pagamento di un importo, a titolo di pagamento di interessi, sino a concorrenza di un importo minimo pari ad "ROI complessivo lordo", si presenterà la seguente situazione.
Dopo aver restituito i capitali e fino a capienza, ossia se vi sarà liquidità disponibile, la Società Offerente restituirà ai titolari di quote Wall un totale pari ad € 100.000 a titolo di utile. In questo caso, dunque, il mese di ritardo non incide sul totale di utile distribuito.