Con l’espressione “contratto autonomo di garanzia” si è soliti indicare l’impegno assunto da un soggetto garante di pagare una somma predeterminata a un dato soggetto, beneficiario della garanzia.
Esso ha lo scopo di assicurare l’esatto adempimento di una determinata prestazione, che il debitore principale del rapporto garantito deve adempiere nei confronti del beneficiario della garanzia.
Con il contratto autonomo di garanzia, il soggetto garante si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, dalla validità o efficacia del rapporto garantito, e senza potere sollevare eccezioni. Per queste ragioni, il contratto autonomo di garanzia è detto anche “garanzia a prima richiesta”.
Ove stipulato, tale contratto autonomo di garanzia può dunque avere lo scopo di garantire, per tramite di un soggetto terzo rispetto al debitore, il rispetto degli obblighi previsti nel Contratto di Cointeressenza stipulato tra le parti, ivi compreso l’obbligo di restituzione all’Associata della somma percepita a titolo di Apporto e quanto in ogni caso ad essa spettante, oltre a poter garantire il rispetto degli obblighi previsti nel Contratto di Finanziamento stipulato tra il titolare del progetto e l’investitore.