In caso di fallimento della società nella quale viene effettuato l’investimento o il finanziamento, l’investitore potrebbe perdere tutto l’importo investito o finanziato.
Nel caso di investimenti in progetti di Equity crowdfunding, l’investitore non deve tuttavia rispondere con il proprio capitale del fallimento della società in cui ha investito.
Infatti, le società a responsabilità limitata – come tutte le altre società di capitali – rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente con il proprio patrimonio. Le SRL e tutte le società di capitali hanno “un’autonomia patrimoniale c.d. perfetta”: il patrimonio della società è quindi del tutto autonomo e distinto rispetto a quello dei soci, dell’amministratore e dei finanziatori.
Inoltre, per gli investimenti in Equity crowdfunding, al termine dell’operazione la società richiederà la cancellazione dal Registro delle Imprese ed in tal senso si determinerà la sicura estinzione della società, anche qualora, successivamente, emergano rapporti societari non risolti e, in particolare, debiti non soddisfatti.
Tale principio, tuttavia, non ha carattere assoluto perché potrebbero esservi dei casi in cui gli amministratori vengano chiamati a rispondere dei debiti contratti dalla società che amministrano. Il Codice civile è molto chiaro a riguardo: ferma restando l’estinzione della società di capitali dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Si determina così un fenomeno successorio, con la conseguenza che le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali risponderanno nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che al momento del venir meno della società fossero o meno illimitatamente responsabili.
Nei casi degli investimenti in progetti di Lending o Debt crowdfunding, potrebbero intervenire eventuali garanzie previste nell’ambito dell’Offerta.
Infine, gli investimenti tramite Walliance Crowd non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi istituito in conformità della direttiva 2014/49/UE e quindi i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attraverso Walliance Crowd non rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori istituito in conformità della direttiva 97/9/CE.